Tali procedure risultano necessarie qualora venga richiesta la traduzione di un documento legale che mantenga il proprio valore legale in un Paese diverso da quello che ha emesso il documento originale.
Eseguiamo pratiche di asseverazione e legalizzazione di traduzioni e apposizione di apostille dei seguenti documenti:
Attestati di proprietà
Attestati scolastici
Atti legali
Certificati di divorzio
Certificati di matrimonio
Certificati di morte
Certificati di nascita
Certificati di successione
Contratti e lettere di incarico
Documenti di immigrazione
Patenti di guida
Permessi di soggiorno
Testamenti
Asseverazione (o traduzione asseverata/giurata)
È il giuramento della traduzione di un documento e viene richiesta in tutti i casi in cui è necessaria un'attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto con quello originale. Il traduttore si assume pertanto la piena responsabilità della traduzione eseguita firmando un verbale di giuramento davanti ad un Cancelliere presso l’Ufficio Asseverazioni Perizie e Traduzioni del Tribunale di riferimento o in presenza di un Notaio.
Nello specifico, l'asseverazione della traduzione di un documento risulta necessaria nei casi seguenti:
Necessità di rendere legalmente valido in Italia un documento redatto in lingua straniera perché proveniente da un altro Paese.
Necessità di ufficializzare un documento emesso da un ente italiano in un Paese straniero. In tal caso, qualora il Paese di destinazione lo richieda, il processo di asseverazione è seguito da quello di legalizzazione (si veda la definizione di Legalizzazione).
Legalizzazione
È un passaggio successivo all'asseverazione e viene richiesta ogniqualvolta risulti necessario che la traduzione abbia valore legale in un Paese estero tra quelli che non hanno aderito alla Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 (per i Paesi che l'hanno sottoscritta, si veda la definizione di Apostille). Viene eseguita presso la Procura della Repubblica.
Apostille
È una specifica annotazione che consiste in un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità che lo rilascia. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri sostituisce la necessità di legalizzare presso l'Ambasciata gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere. Viene apposta in Tribunale. L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L’Aja e delle autorità competenti all’apposizione dell’apostille per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web della Conferenza de L’Aja di diritto internazionale privato: http://www.hcch.net/